Art. 1.
(Accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita).

      1. L'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è consentito alle donne maggiorenni e in età potenzialmente fertile che, dopo che sono state fornite le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, dichiarano la volontà di fare ad esse ricorso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Alla dichiarazione di volontà può associarsi, purché maggiorenne, il coniuge ovvero il convivente che intenda riconoscere il nascituro e assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, purché gli siano state fornite le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1.